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Autore: BluFin Marketing

Quadro-Normativo

Sanatorie Strutturali. Quadro Normativo

Le Sanatorie Strutturali rappresentano una delle sfide più complesse nella gestione del patrimonio immobiliare aziendale, spesso causa di blocchi operativi o della svalutazione degli asset. Durante compravendite o ristrutturazioni, infatti, non basta verificare la conformità alle leggi attuali: è indispensabile analizzare il quadro normativo vigente al momento della costruzione. Senza questa ricostruzione storica, distinguere tra un semplice condono e la rigorosa “doppia conformità” diventa impossibile, esponendo l’impresa a rischi legali e sanzioni.

In questo articolo tecnico, l’Ing. Emanuele Triches ricostruisce l’evoluzione legislativa italiana dal 1907 alle NTC 2018, offrendo una guida indispensabile per districarsi tra decine di decreti e classificazioni sismiche. Scoprirete come determinare l’obbligo di deposito del progetto all’epoca dell’abuso e come gestire casi specifici, come i balconi a Roma, per trasformare una criticità burocratica in una pratica risolta con successo.

Premessa alle Sanatorie Strutturali

Per effettuare la sanatoria di un intervento strutturale, sia essa tramite condono edilizio o altre procedure edilizie, l’aspetto più importante riguarda l’analisi della normativa in vigore al momento della sua realizzazione. 

Nella redazione di una idoneità statica o sismica per una domanda di condono edilizio, ad esempio, è necessario riportare la normativa vigente all’epoca dell’abuso, con particolare riguardo per la distinzione tra normativa statica e sismica. Per un accertamento di conformità ai sensi dell’Art. 36 del DPR380/2001 e smi, invece, occorre dichiarare la doppia conformità dell’opera e a tal fine è di primaria importanza determinare se all’epoca di realizzazione fosse necessario o meno il deposito del progetto strutturale.

Un caso molto frequente a Roma è quello dei balconi, la cui realizzazione veniva spesso aggiunta in corso di svolgimento dei lavori e non erano quindi riportati all’interno delle licenze edilizie. Per la loro regolarizzazione, oltre alla sanatoria urbanistica, è necessario effettuare anche una valutazione da un punto di vista strutturale e stabilire se fossero conformi o meno alla normativa in vigore al momento della realizzazione.

Tuttavia, l’individuazione della normativa di riferimento all’epoca della costruzione risulta estremamente complessa, perché le normative strutturali ante 2005 erano costituite da decine di leggi e decreti, sottoposti ad aggiornamenti costanti e, soprattutto, differenziati tra zone sismiche e zone non sismiche. Può risultare quindi particolarmente arduo determinare a quale normativa fare riferimento per la nostra specifica opera e se fosse o meno obbligatorio il deposito del progetto strutturale.

Cercheremo in questo articolo di ricostruire l’evoluzione della normativa nazionale in materia strutturale al fine di fornire tutti i riferimenti utili a svolgere tale valutazione; la trattazione riguarda il caso specifico di Roma, ma può essere facilmente estesa a qualsiasi altro ambito nazionale. Non sarà oggetto di questa trattazione l’aspetto urbanistico relativo alle sanatorie.

Evoluzione del Quadro Normativo 

2.1. Le Origini: dal 1907 al 1970 

Con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 10 gennaio 1907, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/2/1907, vennero approvate in Italia le prime norme tecniche che imponevano l’obbligo di calcolo per il cemento armato per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. Seguì una lunga serie di decreti e circolari, spesso contraddittori e legati a singole zone, in genere emanate a seguito di eventi sismici.

Con i Regi Decreti del 16 novembre 1939 n.2228 e 2229, emanati da Re Vittorio Emanuele III, si pose fine al disordine normativo e si instaurò una prima normativa nazionale da applicare a tutte le opere in cemento semplice ed armato, imponendo le verifiche già introdotte nel 1907 in modo chiaro ed univoco.

Le uniche norme strutturali applicabili sull’intero territorio nazionale riguardavano quindi il cemento, senza specifici riferimenti alle azioni sismiche, e rimasero in vigore fino alla prima metà degli anni ’70, a cui si andavano a sommare una serie di norme applicabili localmente con rudimentali principi di progettazione sismica, riguardanti soprattutto i comuni colpiti da calamità.

2.2. L’Evoluzione: dal 1971 al 2005 

A metà degli anni ’70 la normativa tecnica viene radicalmente rivista e si creano due diversi filoni legislativi, uno per le aree classificate come sismiche ed uno per il resto del territorio nazionale.

La normativa in ambito statico (non sismico) prende origine dalla Legge 5 novembre 1971 n.1086, che sanciva le “Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica”. In applicazione di tale legge sono stati emanati nel corso degli anni tutta una lunga serie di decreti attuativi con l’evoluzione delle norme tecniche:

  • D.M. 30 maggio 1972 recante “Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica”
  • D.M. 30 maggio 1974 recante “Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche”
  • D.M. 16 giugno 1976 recante “Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica”
  • D.M. 26 marzo 1980 recante “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche”
  • D.M. 01 aprile 1983 n.47 recante “Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica”
  • D.M. 27 luglio 1985 recante “Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica”
  • D.M. 14 febbraio 1992 recante “Norme tecniche per le opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche”
  • D.M. 9 gennaio 1996 recante “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche”
  • D.M. 05 agosto 1999 recante “Modificazioni al decreto ministeriale 9 gennaio 1996 contenente norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”

Per le zone classificate come sismiche, la progettazione strutturale trae origine dalla Legge 2 febbraio 1974 n. 64, che stabiliva “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. A questa erano seguiti una serie di decreti attuativi che andavano via via affinando le modalità di calcolo:

  • D.M. 03 marzo 1975 n.40 recante “Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”
  • D.M. 03 ottobre 1978 recante “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”
  • D. 03 giugno 1981 recante “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”
  • D.M. 12 febbraio 1982 recante “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”
  • D.M. 19 giugno 1984 recante “Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche”
  • D.M. 24 gennaio 1986 recante “Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche”
  • D.M. 9 gennaio 1987 n.58 e D.M. 20 novembre 1987 recanti “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”
  • D.M. 3 dicembre 1987 recante “Norme tecniche per progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”
  • D.M. 16 gennaio 1996 recante “Norme tecniche relative ai criteri generali di verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 5 giugno 1996 dal D.M. 04 marzo 1996.

Questo continuo aggiornamento, sia in campo sismico che statico, diede origine ad un disordinato quadro normativo, tanto che le norme diventarono una voluminosa raccolta di testi prescrittivi e frequentemente contraddittori. Il sovrapporsi di decreti e circolati, fece perdere il significato di essenzialità della norma, la cui applicazione divenne assai difficoltosa. 

2.3. Il Primo Testo Unico delle Norme Tecniche 

Il 14 settembre 2005 viene emanato il D.M. recante le NTC2005, che rappresenta il primo tentativo di creare un Testo Unico delle Norme Tecniche, in cui confluiscono sia la L.1086/71 che la L. 64/74. Per la prima volta si hanno delle norme tecniche riguardanti tutti i materiali, con capitoli specifici su conglomerati cementizi, acciaio, legno e muratura ed uno generico per gli altri materiali da costruzione, da applicare su tutto il territorio nazionale. 

La progettazione strutturale subisce una totale rivisitazione. Si prende finalmente coscienza del fatto che tutto il territorio nazionale è sostanzialmente un’area sismica, recependo l’OPCM 3274/2003, e viene eliminata la distinzione tra progettazione in zone sismiche e progettazione in zone non sismiche, fino a quel momento considerati due ambiti totalmente autonomi e indipendenti l’uno dall’altro, con differenti normative di riferimento. Per le aree classificate in zona 4 (quelle a minore sismicità) si mantiene la possibilità di eseguire dei calcoli “semplificati” mediante il metodo delle tensioni ammissibili. 

La grande differenza rispetto alla normativa precedente risiede nell’approccio, che passa da prescrittivo a prestazionale. Questo primo passo verso una normativa nazionale univoca e di immediata applicazione troverà consacrazione con le successive NTC2008 e NTC2018

Le NTC2005 sono entrate in vigore il 23 ottobre 2005, ma la loro applicazione è rimasta facoltativa fino al 23 aprile 2007. Prima di tale data era possibile scegliere se applicare le NTC2005 oppure i precedenti D.M. 1996:

  • Per le zone non sismiche: D.M. 9 gennaio 1996, come modificato dal D.M. 05 agosto 1999, valido fino 23 ottobre 2005; successivamente, fino al 23 aprile 2007, era utilizzabile in alcune zone sismiche 4, a seconda della normativa regionale.
  • Per le zone sismiche: D.M. 16 gennaio 1996.

Le NTC2005 saranno in realtà poco impiegate, perché circa 9 mesi dopo l’obbligo di applicazione saranno emanate con D.M. 14 gennaio 2008 le NTC2008 e la relativa Circolare 2 febbraio 2009 n. 617, entrate in vigore il 1° luglio 2009. Queste rappresentano un perfezionamento delle precedenti norme tecniche, con piccole modifiche mirate:

  • Adozione in modo sistematico delle mappe di pericolosità sismica INGV (OPCM 3519/2006), definendo uno spettro di progetto più coerente, con parametri aggiornati e calcolabili per ciascun sito. 
  • Più accurata definizione della corrispondenza tra classi d’uso, vita nominale e periodo di riferimento delle azioni sismiche, eliminando incertezze interpretative. 
  • Uniformità tra le procedure di verifica agli stati limite, chiarendo le modalità di valutazione per diverse tipologie strutturali e riducendo le ambiguità. 
  • Rivisitazione e armonizzazione dei capitoli sui materiali, introducendo valori più coerenti con gli Eurocodici strutturali (EC0-EC8) e precisando meglio i parametri di calcolo. 
  • Introduzione di un capitolo specifico sulle costruzioni esistenti, definendo chiaramente i criteri per intervento locale, miglioramento e adeguamento sismico

Le NTC2008 sono state il primo Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni largamente impiegato sul territorio nazionale ed hanno rappresentato il vero punto di svolta in materia di progettazione strutturale. 

2.4. Normativa Vigente 

La Normativa Tecnica per le Costruzioni attualmente vigente sono le NTC2018, approvate con D.M. 17 gennaio 2018 e la relativa Circolare 21 gennaio 2019 n.7, entrate in vigore il 22 marzo 2018. Queste norme tecniche per le costruzioni costituiscono l’evoluzione delle NTC2008. 

Gli aspetti soggetti alle maggiori modifiche sono stati: 

  • Una maggiore armonizzazione con gli Eurocodici, esplicitamente richiamati come riferimento complementare. 
  • Anche per effetto dell’allineamento agli Eurocodici, si arriva ad una più completa trattazione in merito ai materiali per impiego strutturale, con possibilità di impiego di materiali anche non specificatamente trattati nelle NTC. 
  • Sulla verifica della valutazione della sicurezza delle strutture esistenti sono rafforzati i criteri per vita nominale residua, obiettivi di sicurezza differenziati (intervento locale, miglioramento, adeguamento) e viene posta maggiore attenzione sui metodi di calcolo non lineari. 
  • In fase di direzione lavori e collaudo viene rafforzata la tracciabilità dei materiali, controlli di accettazione più dettagliati (in particolare per calcestruzzo, acciaio e legno). 

2.5. Classificazione Sismica 

Per identificare la normativa di riferimento per la realizzazione di un’opera prima del 23 ottobre 2005 è di fondamentale importanza determinare la classificazione sismica della specifica area nel preciso momento della sua realizzazione.

Il primo elenco di comuni dotati di “norme tecniche ed igieniche” specifiche per aree sismiche risale al Regio Decreto 18 aprile 1909 n. 193, emanato a seguito del terremoto di Regio Calabria e Messina del 28 dicembre 1908, riguardante le provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Messina.

La prima norma a citare espressamente l’obbligo di adottare principi di “edilizia sismica” è il Regio Decreto-Legge 29 aprile 1915 n. 573, emanato a seguito del terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915. Tale obbligo era esteso a tutti i comuni danneggiati dal sisma nelle provincie di L’Aquila, Ascoli, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo. Nello stesso Regio Decreto erano definite regole relative ai sistemi di fondazione, alle dimensioni delle costruzioni, alle distanze fra edifici, oltre ai metodi di analisi da adottare per la progettazione sismica. Il Regio Decreto-Legge 13 marzo 1927 n. 431 introduce una seconda zona sismica, differenziando i comuni tra 1° categoria e 2° categoria in base alla pericolosità.

Segue un lungo alternarsi di leggi e decreti, emanati in genere a seguito di un evento sismico, che modificano l’elenco dei comuni sottoposti ad obbligo di progettazione sismica, una cui trattazione completa non è possibile in questa sede. Purtroppo non è presente una banca dati da cui reperire in maniera agevole tali informazioni, per cui, specialmente per i piccoli comuni, spesso l’unica strada è quella di rivolgersi direttamente all’ufficio tecnico comunale o agli uffici del Genio Civile regionale. 

Per risolvere la complicata situazione, nel 2003 (a seguito del terremoto del 31 ottobre 2022 in Molise) prende forma l’esigenza di classificare sismicamente tutto il territorio nazionale, attribuendo un valore di sismicità compreso da 1 a 4 a seconda dell’intensità del sisma previsto. Vengono emanate in tal senso una serie di Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM 20 marzo 2003 n. 3274, OPCM 02 ottobre 2003 n. 3316, OPCM 23 gennaio 2004 n. 3333, OPCM 3 maggio 2005 n. 3431).

La classificazione ed il relativo obbligo di redigere i progetti secondo la vigente normativa tecnica in tutte le nuove zone sismiche 1-2-3 è entrato in vigore (a seguito di diverse proroghe) il 23 ottobre 2005, mentre per le zone sismiche 4 l’obbligo veniva demandato alle regioni. Nel Lazio tale norma è stata in seguito aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 387 del 22 maggio 2009, successivamente modificata con la D.G.R. n. 571 del 2 agosto 2019.

Per ciascun comune del territorio occorre svolgere una specifica ricerca e determinare la data esatta in cui è divenuto obbligatorio l’impiego della normativa sismica: se dal 23 ottobre 2005, a seguito della classificazione sismica nazionale, oppure se fosse classificato come sismico già in precedenza. Aspetto particolarmente insidioso risiede nel fatto che alcuni comuni sono stati aggiunti e rimossi più volte dagli elenchi delle zone sismiche.

Nel caso specifico di Roma, la proposta di classificarla in Zona III (quindi zona a bassa sismicità, ma pur sempre sismica) risale al 1998, ma solo nel 2003 viene ufficialmente attribuita tale classificazione mediante Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 72 della Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003). A Roma l’obbligo di progettazione sismica è quindi in vigore dal 23 ottobre 2005.

Ad esempio, L’Aquila rientrava tra i comuni sismici già nel RD 29/04/1915 n. 573 ed è stata classificata in 2° categoria nel RD 13/03/1927 n. 431. In tale comune vige quindi l’obbligo di progettazione sismica dal 11 maggio 1915, data di pubblicazione del suddetto Regio Decreto.

3. Opere Escluse dalla Normativa 

La prima importante considerazione è che in zone classificate come non sismiche fino al 23 ottobre 2005 ed in alcune zone sismiche di categoria 4 fino al 23 aprile 2007 non vi era alcun obbligo di deposito per i progetti strutturali degli edifici in muratura portante, legno o altri materiali diversi da cemento e acciaio.

Per quanto riguarda le opere in cemento armato, invece, la Circolare del Servizio Tecnico Centrale del 14 febbraio 1974 n. 11951 relativa alle strutture in zone non sismiche da depositarsi ai sensi della Legge n. 1086/1971 così si esprimeva:

“In altri termini si considerano, ai sensi della Legge 1086, opere conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell’organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un “complesso di strutture”, ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica. 

Sono quindi escluse dall’applicazione dell’art. 4 della Legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera.” 

Ne consegue che non vi era obbligo alcuno di deposito non solo per le strutture portanti in muratura, ma anche, ad esempio, per i solai in latero cemento (sia interni che in aggetto) negli edifici in muratura portante, o per le strutture miste muratura-cls in cui gli elementi in cemento armato costituiscono una limitata porzione strutturale. 

Casistica più complessa è quella che riguarda le strutture secondarie, come i balconi in latero cemento o acciaio, all’interno di edifici in cemento armato; in questo caso l’interpretazione della circolare del 14 febbraio 1974 n. 11951 diventa meno scontata. È parere dello scrivente che anche negli edifici a struttura portante in cemento armato elementi secondari di limitate dimensioni possano essere considerati quali “elementi costruttivi che assolvano una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera” e che potevano quindi essere esclusi dall’obbligo di deposito all’interno del progetto.

Fino al 23 aprile 2007 esistono quindi numerose casistiche che non prevedevano il deposito di un progetto strutturale per la realizzazione di un elemento secondario, come poteva essere, ad esempio, un balcone.

Conclusioni 

In merito alle zone del territorio nazionale classificate come non sismiche fino all’OPCM 3274/2003, tra cui ricade il Comune di Roma, possiamo riassumere i seguenti capisaldi:

  • Strutture in cemento o acciaio prima del 23 ottobre 2005: normativa tecnica per la progettazione statica, L. 5 novembre 1971 n.1086 e successivi decreti attuativi. 
  • Altre tipologie di strutture o limitate porzioni di edifici in cemento armato prima del 23 ottobre 2005: nessuna normativa tecnica. 
  • Tutte le strutture dal 23 ottobre 2005 al 22 aprile 2007, con possibile esclusione di edifici classificati in zona 4 (in base alla normativa regionale): D.M. 16 gennaio 1996. 
  • Tutte le strutture dal 23 aprile 2007 al 01 luglio 2009: NTC2005 di cui al D.M. 14 settembre 2005. 
  • Tutte le strutture dal 01 luglio 2009 al 22 marzo 2018: NTC2008 di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e la relativa Circolare 2 febbraio 2009 n. 617. 
  • Tutte le strutture dal 22 marzo 2018: NTC2018 di cui al D.M. 17 gennaio 2018 
    e la relativa Circolare 21 gennaio 2019 n.7. 

Nelle zone classificate come sismiche, la normativa da prendere in considerazione prima del 23 ottobre 2005 è la L. 2 febbraio 1974 n. 64 e successivi decreti attuativi. Prima di tale norma occorre fare riferimento ai Regi Decreti e alle Leggi che hanno riguardato le specifiche aree. 

Ing. Emanuele Triches 

Legge Di Bilancio 2021: Novità Sulle Agevolazioni Ecosostenibili

Il 27 dicembre 2020 è stata approvata in Parlamento la Legge Bilancio 2021, già abbozzata precedentemente, ma che ora diventa a tutti gli effetti legge di Stato. Un vero e proprio cambiamento per l’edilizia e per i professionisti tecnici.

Novità che si aggiungono o che modificano la bozza della “Manovra” nella quale si provvedeva alla proroga di tutti i bonus edilizi (Ecobonus, Bonus mobili, Bonus verde, ristrutturazioni edilizie), senza però fare cenno al prolungamento del superbonus 110% oltre il 31 dicembre 2021.

Si riassumono di seguito i tratti salienti di questa nuova direttiva.

Proroghe Per L’ecobonus, Bonus Casa, Bonus Mobili E Bonus Facciate E Nuove Detrazioni Fiscali Per L’Edilizia

Confermata la proroga a tutto il 2021 per le detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica, impianti di microcogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, rifacimento e recupero delle facciate.

In particolare, il bonus mobili, che prevede il 50% da applicare sugli immobili oggetto di ristrutturazione, eleva il limite di spesa a 16.000 € rispetto ai precedenti 10.000 €.

Inoltre, viene estesa la detrazione del 50% agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, prima applicabile solo alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Nuove detrazioni fiscali previste per il bonus idrico:

  • Bonus del 50% sulle spese sostenute per il risparmio di risorse idriche.
  • 1.000 € per ogni beneficiario che interviene con la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, e sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Il tutto su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
  • Bonus del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 € per ogni unità immobiliare o esercizio commerciale.
  • Bonus del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogare da acquedotti, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 € per esercizi pubblici.

Prorogato a tutto il 2021 anche il bonus verde, ovvero l’agevolazione fiscale per la sistemazione del verde di abitazioni private e condominii.

Proroghe E Modifiche Per Il Superbonus 110%

Si proroga l’applicazione della detrazione al 110% per gli interventi di efficienza energetica e interventi antisismici effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (prima 31 dicembre 2021). La ripartizione dell’incentivo avverrà in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Inoltre, è consentita la detrazione fiscale anche per gli interventi di coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Finalmente spiegato il concetto di unità immobiliare cosiddetta “funzionalmente indipendente”. Sta a significare, quindi, un’unità immobiliare dotata di almeno tre dei seguenti impianti:

  • Impianti per l’approvvigionamento idrico
  • Impianti per il gas
  • Impianti per l’energia elettrica
  • Impianto di climatizzazione invernale

Vengono, poi, compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni al 110% anche gli edifici senza attestato di prestazione energetica, perché sprovvisti di copertura o di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché, al termine degli interventi, compresi quelli di isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Non meno importante, è la modifica che riguarda la possibilità di aggiungere nelle spese detraibili al 110% anche quelle sostenute da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due, tre o quattro unità immobiliari, distintamente accatastate (anche se possedute da un unico proprietario o comproprietà da più persone fisiche).

Infine, si aggiungono al superbonus anche le spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche quindi ascensori e montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, tecnologie avanzate, robotica sia adatto a favorire il movimento all’interno e all’esterno dell’abitazione, in favore di persone di età superiore a 65 anni.

FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

L’entrata destinata al “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale” non finanzierà più per intero solo gli interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale bensì 10 milioni di € saranno destinati a suddetti interventi, la restante parte, invece, sarà destinata alle misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI

Il Governo decide di offrire un contributo del 40% per l’acquisto di un’automobile alimentata esclusivamente ad energia elettrica. Possono usufruire di questo incentivo solo chi fa parte di un nucleo familiare con ISEE inferiore a 30.000 €. Questo sarà disponibile fino alla fine del 2021 o fino al termine del fondo a disposizione.

PROMOZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

A beneficio di imprese che svolgono servizi di trasporto urbano di merci, viene concesso un credito d’imposta in misura massima del 30% delle spese sostenute per l’acquisto di “cargo bike” e “cargo bike” a pedalata assistita, per una spesa massima di 2.000 € in un anno.

POTENZIAMENTO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Dal 2021 si potenziano le risorse destinate all’attuazione di monitoraggio ambientale, nello specifico delle acque marine, con un incremento di 6 milioni di euro. Ciò garantisce l’implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente che a sua volta ha il compito di salvaguardare in maniera omogenea tutto il territorio. Il tutto nell’ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali.

ESONERO CONTRIBUTI

Viene istituito un fondo per garantire la copertura finanziaria che permette l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti nel 2021 da parte dei lavoratori autonomi e professionisti. Il fondo ammonta ad 1 miliardo di euro con un eventuale incremento di 1,5 miliardi. Per accedere a quest’agevolazione è necessario aver realizzato nel 2019 un reddito complessivo che non sia superiore a 50.000 € e aver registrato nel 2020 un calo del fatturato non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI

Vengono prolungate le agevolazioni in favore dei lavoratori tecnici specializzati, rientrati in Italia prima del 2020 e già iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). In particolare, dovranno versare un contributo del 10% o del 5% del reddito imponibile, in base al numero dei figli.

DISPOSIZIONI SULLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, si stabilisce che regioni, comuni ed enti pubblici territoriali possono “procedere all’acquisto diretto delle unità immobiliari, dando notizia, sul sito istituzionale, delle relative operazioni con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito”. Il prezzo appropriato viene certificato dall’Agenzia dell’entrate.

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO SISMA CENTRO ITALIA

Il “Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) – Sisma Centro Italia”, si occupa di intervenire a favore delle zone terremotate il 24 agosto 2016, destinando 100 milioni di € per la ricostruzione di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA

In questo caso si parla della Campania. A tutti i comuni colpiti dal sisma del 1980 e del 1981, si attribuiscono le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e da assegnare per il completamento degli interventi di ricostruzione. Nello specifico:

  • 43,8 milioni di euro assegnati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008
  • 12,9 milioni di euro assegnati dal decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010
  • 16,5 milioni di euro assegnati dalla delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012

Inoltre, vengono assegnate, ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione, tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal Report di Banca d’Italia al 31 dicembre 2018.

SCUOLE INNOVATIVE AL SUD

L’INAIL dispone 40 milioni di €, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, per la costruzione di scuole innovative in comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti (5.000 abitanti compresi), nelle regioni del sud Italia: Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno attraverso la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, antisismico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale.

AGEVOLAZIONI PER AVVIO O ESERCIZIO ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO O DI MICROIMPRESA

Dal 2021 si autorizza la spesa annua di 800.000 € a favore dell’Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo e di microimpresa. Particolare riguardo nei confronti della promozione e rafforzamento della microimprenditoria femminile.

ISCRO

La Legge di Bilancio promuove un importante finanziamento che va a sostegno di lavoratori autonomi e professionisti. L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) ha ricevuto consensi per la sua sperimentazione e coinvolgerà il popolo delle Partite IVA che risultano iscritte alla Gestione Separata dell’INPS. La sua applicazione durerà un triennio (dal 2021 al 2023) e si rivolgerà in particolare a coloro che, per la crisi, hanno registrato una riduzione reddituale oltre il 50%. Riduzione che dovrà essere calcolata tenendo conto della media dei redditi dei 3 anni precedenti la domanda.

L’indennità è erogata per 6 mensilità ed è pari al 25% dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate (su base semestrale), e non può superare il limite di 800 € mensili e non inferiore a 250 € mensili.

La domanda deve essere presentata dal lavoratore presso l’INPS in via telematica, il tutto entro il 31 ottobre 2021/2022/2023. La richiesta deve essere allegata dall’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse.

INCREMENTO DI RISORSE PER GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Per gli enti territoriali, aumentano le risorse:

  • Tra gli investimenti finanziabili, vengono inseriti, oltre a quelli per la realizzazione delle opere indicate dalla norma, anche quelli per la loro progettazione.
  • Le risorse, destinate ad interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l’edilizia scolastica, vengono incrementate di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021/2022/2023.
  • Viene prorogata la possibilità per sindaci, presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari (previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari), prevedendo, così, specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici. Limite rimandato al 31 dicembre 2021.
  • Nuove deroghe, che si aggiungono a quelle già esistenti, riguardanti le procedure di approvazione del programma acquisti e lavori e dei progetti relativi ai lavori (art. 21 e 27 del Codice dei contratti pubblici).
  • Viene modificato il comma 3 dell’art. 9 del D.L. 76/20. Si chiarisce che i suddetti commissari straordinari per l’accelerazione degli interventi di edilizia scolastica non sono esclusi (come attualmente previsto) dall’applicazione dei poteri previsti dall’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 32 del 2019.

Per consultare il testo ufficiale della Legge di Bilancio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è disponibile anche la versione completa in formato PDF


super-bonus-110-2020

Il Fotovoltaico si Adegua al Superbonus

Impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus 110% – Delibera 581/2020/R/eel

Pochi giorni fa, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), interviene a favore degli impianti fotovoltaici con la delibera 581/2020.

Tale provvedimento non è altro che una modifica per adattare alle nuove regole, quali il superbonus 110% e l’autoconsumo collettivo, l’impianto fotovoltaico. Queste modifiche diventano necessarie per dare piena attuazione a quanto previsto da Dl 34/2020 (decreto-legge riguardante il superbonus).

Nello specifico l’ARERA dà mandato a Terna di apportare delle modifiche sui criteri per l’individuazione delle unità di produzione per consentire l’accesso al superbonus.

Considerate le direttive europee, le leggi, i decreti-legge, i decreti legislativi, i decreti ministeriali, le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, le delibere dell’Autorità, il Codice di rete Terna S.p.A., tutti riguardanti le nuove misure di incentivi e detrazioni per interventi eco-sostenibili, questo nuovo provvedimento delibera:

1. Di dare mandato alla società Terna

per modificare i criteri d’individuazione delle Unità di produzione (UP), con l’obiettivo di consentire a ogni sezione dell’impianto, la costituzione di un’UP.
Detto impianto deve essere in grado di funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell’impianto di produzione e di essere misurato autonomamente.

A questo scopo:
“Terna può mantenere i vincoli operativi attualmente vigenti e previsti dal Capitolo 4 del Codice di rete che non risultano di ostacolo alla piena attuazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di Superbonus, di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità di energia rinnovabile. Le modifiche apportate al Codice di rete sono sottoposte all’approvazione dell’Autorità”.

2. Che, diversamente dalle attuali disposizioni

le modalità di commercializzazione di energia elettrica (“ritiro dedicato”) hanno una durata di 5 anni solari a decorrere dall’inizio dell’entrata in esercizio dell’intervento che beneficia degli aiuti fiscali previsti dal superbonus.

3. Di modificare il “Testo Integrato Scambio sul Posto”

con le seguenti modalità:

  • all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente lettera: “u) unità di produzione o UP sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione.”;
  • all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera a), dopo le parole “in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione”;
  • all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera a), dopo le parole “in relazione ai predetti impianti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle predette unità di produzione”;
  • all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera b), dopo le parole “in relazione agli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle unità di produzione dei medesimi impianti di produzione”;
  • all’articolo 2bis, comma 2bis.1, lettera b), dopo le parole “in relazione ai predetti impianti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in relazione alle predette unità di produzione”;
  • all’articolo 3, comma 3.2bis, lettera c), dopo le parole “l’elenco degli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “e l’elenco delle unità di produzione”;
  • all’articolo 3, comma 3.2ter, dopo le parole “gli impianti di produzione” sono aggiunte le seguenti: “e/o le unità di produzione”;
  • all’articolo 4, comma 4.1, dopo le parole “Gli impianti” sono aggiunte le seguenti: “e le unità di produzione”;
  • all’articolo 4, comma 4.2, dopo le parole “l’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’unità di produzione”;
  • all’articolo 4, comma 4.5, dopo le parole “l’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero l’unità di produzione”;
  • all’articolo 5, comma 5.1, lettera c), dopo le parole “l’accesso all’impianto” sono aggiunte le seguenti: “ovvero all’unità di produzione”;
  • all’articolo 6, comma 6.2, dopo le parole “Nel caso di impianti” sono aggiunte le seguenti: “e/o di unità di produzione”.

4. Che il Gestore Servizi Energetici (GSE)

possa adeguare l’istanza e la convenzione di ritiro dedicato (di cui alla delibera n° 280/07 e al relativo Allegato A) e l’istanza e la convenzione di scambio sul posto (di cui alla delibera n° 570/2012/R/efr) e al relativo Testo Integrato Scambio sul Posto, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni regolatorie previste dal presente provvedimento.

5. Delibera di trasmettere la presente delibera

a Terna S.p.A. e al Gestore Servizi Energetici (GSE).

6. Di pubblicare tale delibera

unitamente al Testo Integrato Scambio sul Posto, tenendo conto delle modifiche contenute nel relativo provvedimento.

Quanto descritto può meglio spiegare e chiarire gli aspetti della delibera 581/2020, che per quanto complessa e articolata, può essere supportata da professionisti capaci di fornire tutto quanto è necessario all’utente privato, che desidera avvalersi delle facilitazioni fiscali relative al superbonus.

Di seguito è disponibile il link al documento ufficiale dell’ARERA, dove è possibile scaricare il PDF e consultare un quadro generale della nuova misura.


CAPPOTTO TERMICO

Isolamento Termico: Quale Cappotto Termico Scegliere?

CAPPOTTO TERMICO – saper scegliere il materiale isolante più adatto alle proprie esigenze

Ultimamente grazie alle agevolazioni fiscali messe a disposizione dallo Stato, tutti ormai conoscono il significato di cappotto termico e di conseguenza l’importanza che ha saper leggere una scheda tecnica di un materiale isolante. È doveroso specificare, però, che non esiste “l’isolante migliore”. Capiamo perché.

Cos’è il cappotto termico e come funziona

Quello che si definisce “cappotto termico” ha il compito di isolare termicamente un edifico o parte di esso, per ridurre lo scambio tra ambiente riscaldato e non riscaldato. Per affidarci ad un tipo di materiale piuttosto che ad un altro, è fondamentale conoscere alcuni fattori. Ma prima ancora è basilare conoscere i requisiti CAM e quali sono i criteri che un isolante deve rispettare.

Qual è il miglior materiale per cappotto termico?

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) (entrati in vigore con il Decreto Ministeriale 11/10/2017) definiscono la soluzione progettuale e il prodotto migliore dal punto di vista ambientale.

In altre parole tali criteri assicurano che il prodotto sia considerato ecosostenibile. Nello specifico, i materiali isolanti:

  • Non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie
  • Non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero
  • Non devono essere prodotti utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma plastica
  • Se sono materiali prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito
  • Se sono materiali costituiti da lane minerali queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
  • Gli isolanti in polistirene espanso (EPS) devono essere costituiti dal 10% al 60% di materiale riciclato e recuperato in funzione della tecnologia adottata per la produzione, misurata sul peso del prodotto finito

Attenersi ai requisiti CAM non è da ritenere un argomento sottovalutabile, in quanto sono obbligatori sia per rientrare nell’ecobonus 110% (relativo all’isolamento di più del 25% della superficie disperdente dell’edificio), sia nel caso di una ristrutturazione, nuova costruzione e manutenzione di edifici pubblici.

L’altro aspetto fondamentale, come accennato in precedenza, sono i fattori.

Quali fattori ha un ottimo cappotto termico?

Quello essenziale è la CONDUCIBILITA’ TERMICA, in altre parole quella che viene espressa con il simbolo “lambda”: minore è il suo valore, maggiore è il potere isolante, ed è chiaro che maggiore è lo spessore del materiale, maggiore sarà l’isolamento del nostro edificio.

Non meno importante è la TRASPIRAZIONE ovvero la resistenza al passaggio di vapore acqueo: anche in questo caso più basso è questo valore, più alta è la capacità traspirante del materiale.

Molto simile è l’ASSORBIMENTO D’ACQUA, si parla, cioè di permeabilità al vapore acqueo: discorso analogo alla conducibilità termica e traspirazione (più piccolo è il valore e maggiori saranno le prestazioni del materiale isolante).

Altri due fattori sono la CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO (classificabile in 7 categorie, da F, classe peggiore, ad A1, classe migliore) e l’ISOLAMENTO ACUSTICO (valori che vanno da 0, se l’isolamento acustico è nullo, a 1, se l’isolamento risulta capace di “proteggere” dai suoni estranei).

Si hanno ancora molti dubbi, invece, su quella che è la DURATA NEL TEMPO dell’isolante: questa caratteristica viene trascurata, considerando che un materiale isolante con il passare del tempo perde la sua efficacia.

Quanto costa un cappotto termico?

Il motivo per cui è sbagliato parlare di costi come ultimo fattore di un materiale isolante, è perché nella maggior parte dei casi il prezzo esclude tutti i costi relativi alla posa. Inoltre, non dimentichiamoci che il vero risparmio sta nel ridurre notevolmente i costi della bolletta energetica e migliorare la vita all’interno dell’ambiente.

Piuttosto, allora, occorre considerare il “RIENTRO DALL’INVESTIMENTO”: minori saranno gli anni, migliore sarà l’investimento.

Basilare, inoltre, per la scelta del materiale, è il requisito CAM.

Il miglior materiale per il cappotto termico esterno

Si possono dividere gli isolanti in 3 macro-categorie:

ISOLANTI SINTETICI

Sono quelli più diffusi perché molto economici e facili nella posa. La loro durata varia da 30 a 50 anni. È possibile il riutilizzo a patto che non vengano accoppiati con altri materiali, che non siano incollati o sporchi. Esempi di isolante sintetico sono: fibra di poliestere, polistirene espanso, poliuretano espanso, polietilene espanso.

VANTAGGI:

  • Basso costo
  • Ottimo isolamento termico
  • Facilità di posa in opera
  • Resistenza all’acqua e all’umidità

SVANTAGGI:

  • Pericolosi in caso di incendio, se non dovutamente trattati.

ISOLANTI VEGETALI

Completamente naturali, quindi completamente biodegradabili e riutilizzabili. Non tutti sono di facile posa in opera, come ad esempio la fibra di cellulosa, che viene applicata tramite una tecnica specifica: l’insufflaggio. Molto utilizzati in edilizia e sono materiali con un’alta capacità di isolamento termico e acustico. Sono adatti a cappotti esterni ventilati, coperture ventilate o inclinate, controsoffitti, pavimenti. Esempi sono: fibra di legno, fibra di legno mineralizzato, fibra di cellulosa, fibra di canapa, fibra di lino, sughero.

VANTAGGI:

  • Buon isolamento termico e acustico
  • Materiali riciclabili e biodegradabili
  • Atossici
  • Buon sfasamento termico
  • Traspiranti
  • Generalmente durevoli
  • No vulnerabili all’umidità

SVANTAGGI:

  • Non economici
  • Non facili nella posa in opera

ISOLANTI DI ORIGINE MINERALE

Anche loro completamente naturali, quindi non sintetici, quindi biodegradabili e riutilizzabili. Vengono ricavati dalle rocce e sono materiali utilizzati maggiormente nell’edilizia per le alte prestazioni anche in presenza di umidità. Resistenti alle muffe e non infiammabili al contrario degli isolanti sintetici. Come gli isolanti vegetali, anche quelli di origine minerale vengono utilizzati per cappotti, facciate ventilate, coperture ventilate, pareti divisorie, controsoffitti, pavimenti e solai. Esempi sono: lana di vetro, lana di roccia, argilla espansa, perlite espansa, vermiculite espansa, feltri.

VANTAGGI:

  • Buon isolamento termico
  • Materiali riciclabili e biodegradabili
  • Durevoli
  • Resistenti a umidità e muffe
  • Traspiranti

SVANTAGGI:

  • Possono presentare bassi valori di radioattività naturale
  • Non economici
  • Alcuni materiali per resistere all’umidità devono subire dei trattamenti

Quali sono i materiali isolanti maggiormente utilizzati

Per concludere, prendendo in considerazione resistenza termica, costi, impatto ambientale, infiammabilità e isolamento acustico, e tenuta in considerazione la premessa iniziale, si possono individuare 6 materiali isolanti validi e che vengono maggiormente utilizzati:

  1. AEROGEL: più costoso ma il miglior tipo di isolamento sotto tutti i punti di vista
  2. VETRORESINA: economico ma è richiesta una particolare attenzione alla manipolazione
  3. LANA MINERALE: efficace dal punto di vista termico e acustico ma non resistente al fuoco
  4. CELLULOSA: resistente al fuoco, efficace, ecologica, ma difficile da applicare
  5. POLIURETANO: buon prodotto isolante ma non particolarmente ecologico
  6. POLISTIRENE: materiale isolante eccellente acusticamente e termicamente, diversificato ma infiammabile.

CAPPOTTO TERMICO e Superbonus 110

Grazie al Superbonus 110% è possibile usufruire dei vantaggi fiscali anche per l’installazione di un cappotto termico, ovvero la possibilità, per chi esegue interventi di isolamento termico su un edificio su più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e di godere di un maxi beneficio fiscale, pari appunto al 110% di detrazione delle spese sostenute. La normativa prevede una serie di verifiche e di adempimenti, è opportuno quindi farsi seguire da un professionista per essere sicuri di far rientrare il Cappotto termico all’interno delle agevolazioni previste dal Superbonus.

Progettazione cappotto termico a Roma: rivolgiti agli esperti di 3ngineers

Non è complicato distinguere le varie tipologie di isolanti e poter capire su quale si è più orientati. Certo è che risulterà sicuramente più semplice rivolgersi a degli esperti che vi sapranno consigliare il materiale adatto al vostro caso specifico.

Se stai seguendo un progetto specifico e senti la necessità di un supporto professionale è possibile richiedere una consulenza ai nostri tecnici 3ngineers di Roma. Saremo lieti di offrirti la nostra esperienza per modellare correttamente l’intervento.

Efficientamento Energetico a Roma

Efficientamento Energetico a Roma ai Massimi Livelli

Superbonus, Ecobonus, Decreto Rilancio: i nostri ingegneri ti aiutiamo a trovare la soluzione migliore!

La nostra società di ingegneria a Roma è esperta sia nella progettazione dell’ingegneria strutturale che impiantistica ed è da sempre alla ricerca di soluzioni con un alto contenuto di innovazione tecnologica, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

In che modo posso aumentare l’efficientamento energetico della mia abitazione?

Vi sono una serie di interventi che servono a migliorare l’efficienza energetica in casa o nei condomini, e consentono di ridurre i consumi aumentando comfort e benessere abitativo.

Si può ottenere un risparmio che va dal 10% ad oltre il 50%, senza considerare che alcuni interventi rientrano nel Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio, grazie alle misure di agevolazione fiscale del Nuovo Ecobonus 2020, e si può arrivare ad una detrazione IRPEF fino al 100%.

In che modo il mio condominio o la mia casa può soddisfare i requisiti previsti dal Decreto?

Vi sono diversi interventi possibili per migliorare l’efficienza energetica di un’abitazione.
Ne abbiamo analizzato alcuni nei nostri articoli: ad esempio è possibile migliorare l’isolamento termico della casa tramite un cappotto termico o intervenire sull’isolamento termico del tetto.

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I nostri ingegneri effettueranno un preciso studio di fattibilità che ti permetterà di capire:

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  • come aumentare il livello di efficientamento energetico della tua abitazione,
  • e come sfruttare al meglio gli incentivi previsti dal Decreto Rilancio.

Come lavorano i nostri ingegneri

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Interventi su immobili d’epoca

Interventi Su Immobili D’Epoca: Progettazione Strutturale e Impiantistica di una Palazzina Storica a Roma

Nel nostro studio 3NGINEERS, ci dedichiamo con passione a soddisfare le esigenze di ogni cliente, affrontando con entusiasmo anche le sfide più complesse. La creatività, l’innovazione, l’esperienza e la professionalità sono i pilastri che guidano il nostro team nel trasformare visioni ambiziose in realtà concrete.

Un equilibrio tra patrimonio culturale e innovazione

Vogliamo presentarvi un progetto che rappresenta un’emozionante sfida nei campi dell’architettura, dell’impiantistica e dell’ingegneria strutturale: la trasformazione di un palazzo storico dell’Ottocento, situato nel pieno centro di Roma, in una moderna struttura ricettiva.

La ristrutturazione di questo edificio storico richiede un delicato bilanciamento tra la conservazione del patrimonio culturale e l’introduzione di innovazioni tecniche all’avanguardia. La demolizione controllata di parti della struttura esistente e la progettazione di nuovi elementi presentano notevoli complessità, richiedendo una pianificazione meticolosa e una gestione attenta di molteplici aspetti.

Valutazione strutturale e conformità normativa

Il primo passo del progetto è stato un’accurata valutazione strutturale dell’edificio. Abbiamo esaminato la stabilità delle fondazioni e delle strutture portanti, per comprendere appieno le condizioni esistenti.

Operare su un immobile storico nel centro di Roma implica il rigoroso rispetto delle normative sui beni culturali, delle norme antisismiche, e l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, considerando anche le peculiarità della Zona a Traffico Limitato (ZTL).

È stato essenziale tenere conto di:

  • Integrità dell’edificio: preservare i materiali originali e gli elementi architettonici di valore.
  • Sicurezza: tutelare lavoratori e passanti durante le fasi operative.
  • Normative vigenti: regolamentazioni locali, vincoli urbanistici e rispetto delle facciate storiche.

Integrazione di tecnologie sostenibili

Un elemento chiave del progetto è l’adozione di tecnologie sostenibili. Abbiamo previsto:

  • Sistemi di climatizzazione a pompa di calore: bassi consumi e alta resa.
  • Pannelli solari fotovoltaici: produzione di energia elettrica rinnovabile.
  • Illuminazione LED a basso consumo: integrata con sensori di presenza e luminosità.

L’inserimento di un ascensore moderno, studiato per integrarsi con la struttura storica, permetterà l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’accesso a tutti i piani.

Progettazione impianti al servizio del comfort

Per una struttura ricettiva di livello, l’impiantistica ricopre un ruolo fondamentale. Abbiamo progettato:

  • Impianti elettrici avanzati: sicurezza, automazione, predisposizione domotica.
  • Impianti idraulici efficienti: riduzione dei consumi, recupero acque piovane.
  • Climatizzazione e ventilazione meccanica controllata: qualità dell’aria e comfort termico.
  • Impianti di sicurezza integrati: videosorveglianza, antincendio, controllo accessi.

L’integrazione di tali impianti è stata studiata per essere discreta, efficace e rispettosa dell’architettura esistente.

Impatto socio-culturale e sviluppo economico

La trasformazione del palazzo storico avrà effetti positivi su Roma:

  • Valorizzazione del patrimonio storico
  • Promozione del turismo di qualità
  • Nuove opportunità occupazionali
  • Rivitalizzazione dell’area circostante

Rinnovare un edificio di pregio significa restituire alla città un patrimonio migliorato, efficiente e sostenibile.

Una sfida condivisa e una risposta integrata

Progetti di questa portata richiedono una collaborazione continua tra architetti, ingegneri, tecnici e maestranze. Solo con un coordinamento impeccabile è possibile:

  • Rispettare tempi e costi
  • Gestire gli imprevisti di cantiere
  • Ottimizzare gli spazi interni
  • Implementare soluzioni sostenibili e materiali ecologici

Interventi su immobili d’epoca a cura di 3NGINEERS

Questo progetto rappresenta per noi una sfida e un privilegio: contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico di Roma, unendo tradizione e innovazione in un intervento che rispetta l’ambiente e guarda alle generazioni future.

3ngineers: trasformiamo le sfide in opportunità, attraverso soluzioni ingegneristiche e architettoniche che coniugano esperienza, innovazione e rispetto per l’identità del territorio.